Allerta Superbonus 110%: ecco chi non potrà richiederlo!

Il SuperBonus 110 % è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni, ed è stata ulterioremente prorogata anche dall’attuale esecutivo.
Cos’è?
In concreto, è un incentivo specificamente pensato per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorare l’efficienza energetica, e si applica a condomini, persone fisiche, gli Istituti autonomi case popolari, Onlus e in maniera limitata anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
Si tratta di una detrazione fiscale “scatta” in caso di interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici. Parte del Decreto Rilancio del 2020, in origine si applicava per le spese sostenute nell’arco temporale compreso tra il dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma in seguito è stato esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi operati da persone fisiche, fino al 31 dicembre dello stesso anno per i condomini e il 30 giugno 2023 per le IACP.
Allerta Superbonus 110%: ecco chi non potrà richiederlo!
Il SuperBonus 110 % è quindi una detrazione che nel corso degli anni decresce, fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure.
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
Il Superbonus spetta alle seguenti categorie:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Spetta solo ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.