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Bonus facciate 2022: ecco chi può richiederlo, assurdo

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L’Italia ha dovuto affrontare un inizio di 21° secolo non esattamente facile, subendo difficoltà a tratti anche sensibilmente maggiori rispetto a quelle degli altri paesi europei: a partire dalla crisi del 2008 per la più recente situazione pandemica.

I primi anni della seconda decade del secolo potranno essere ricordati come il periodo della riqualificazione energetica, (già anticipata in altri paesi) e dei bonus: dopo il Superbonus 110%, un altra agevolazione sviluppata per rendere meno gravosa l’operazione di riammodernamento delle abitazioni è realtà.

Bonus facciate 2022: ecco chi può richiederlo, assurdo

Parte dei bonus Casa, il Bonus facciate è stato criticato da gran parte delle amministrazioni per la poca chiarezza e “resistenza” alle frodi, al punto che il governo Draghi ha dovuto prendere atto di questa problematica modificando il Bonus.

Sviluppato nel 2020, inizialmente prevedeva una detrazione fiscale del 90 % applicata ai lavori degli edifici privati per  gli interventi edilizi anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata, senza massimali di spesa. Nello specifico, rientrano nel bonus lavori di ristrutturazione relative a strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.

Nel 2022 il Bonus Facciate è stato prorogato ma modificato nella detrazione fiscale, “abbassata” al 60 % . La detrazione resta da ripartire in 10 quote annuali costanti.

I lavori presso la parte esterna devono essere effettuati su edifici ubicati nelle categorie A o B, come reso ufficiale dal decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, ovvero da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per dette caratteristiche, degli agglomerati medesimi;
  • la seconda (zona B) include le ulteriori parti del territorio fabbricate, anche solamente in parte, considerando tali le aree in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non risulti inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

 

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